Usurpazione di funzioni pubbliche
Delitto di Usurpazione di funzioni pubbliche | |
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Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo II, Capo II |
Disposizioni | art. 347 |
Competenza | tribunale monocratico |
Procedibilità | d'ufficio |
Arresto | non consentito |
Fermo | non consentito |
Pena | reclusione fino a due anni |
L'usurpazione di funzioni pubbliche è il reato commesso da chi svolge delle funzioni pubbliche o si appropria di attribuzioni pubbliche senza averne titolo.
Soggetto
Chi commette il reato è un privato cittadino, o anche un pubblico ufficiale che è stato revocato dalle funzioni ma continua ad esercitarle.
Secondo una sentenza della Suprema Corte di Cassazione Italiana del 1974, commette reato di usurpazione di funzione pubbliche anche chiunque si arroghi funzioni che non gli competono anche se abbia la veste di pubblico ufficiale e appartenga all'ente che ha la competenza a decidere in materia.[1]
Norma
Nell'ordinamento giuridico, il reato è disciplinato dall'art. 347 c.p. che recita:
«Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle. La condanna importa la pubblicazione della sentenza»
Note
- ^ Sentenza Suprema Corte di Cassazione Italiana, sez. VI, u.p. 17 giugno 1974, Taranto, rv. 128699.
Voci correlate
- Funzionario di fatto
- Pubblico ufficiale (ordinamento italiano)
- Pubblica amministrazione italiana
V · D · M | |
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Delitti dei pubblici ufficiali | Peculato (art. 314) · Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis) · Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter) · Concussione (art. 317) · Corruzione (artt. 318, 319, 319 ter, 320) · Induzione indebita (art. 319 quater) · Istigazione alla corruzione (art. 322) · Abuso d'ufficio (art. 323) · Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio (art. 325) · Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326) · Rifiuto e omissione di atti d'ufficio (art. 328) · Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331) · Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334) · Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335) |
Delitti dei privati | Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336) · Resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337) · Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto (art. 337 bis) · Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338) · Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340) · Oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 bis) · Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 342) · Oltraggio a un magistrato in udienza (art. 343) · Millantato credito (art. 346) · Traffico di influenze illecite (art. 346 bis) · Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347) · Abusivo esercizio di una professione (art. 348) · Violazione di sigilli (art. 349) · Violazione della pubblica custodia di cose (art. 351) · Turbata libertà degli incanti (art. 353) · Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis) · Astensione dagli incanti (art. 354) · Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355) · Frode nelle pubbliche forniture (art. 356) |