Sequestro giudiziario

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Il sequestro giudiziario, in Italia, è un istituto giuridico previsto nel diritto processuale civile.

È una misura adottata, nell'ambito di un procedimento pendente, per impedire l'alienazione di beni mobili del convenuto a terzi, mentre non è idonea a evitare l'alienazione di immobili o beni mobili registrati.

Requisiti

La concessione del sequestro giudiziario è subordinata a due requisiti:

  • fumus boni iuris, l'esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso ovvero, nel caso di sequestro di un oggetto strumentale, che sia controverso il diritto alla relativa esibizione o comunicazione;
  • periculum in mora, l'opportunità di procedere alla custodia o gestione temporanea dei beni interessati, attesa la sussistenza di un pericolo (ad es. di sottrazione o di distruzione).

Disciplina normativa

Nel civile è previsto dall'art. 670 del codice di procedura civile ed è una misura cautelare che tende ad assicurare la conservazione del bene mediante la sua custodia o la sua eventuale gestione temporanea. Il bene in questione può coincidere con l'oggetto della controversia (art. 670 c.p.c., n. 1), ma può anche essere un oggetto strumentale (cioè una cosa da cui si pretende desumere un elemento di prova, art. 670 c.p.c., n. 2), necessario cioè alla definizione della controversia.

L'attuazione del sequestro giudiziario avviene con la nomina da parte del giudice di un custode (art. 676 c.p.c.), con relativa fissazione dei criteri e limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate. La cosa viene consegnata al custode secondo le norme relative all'esecuzione per consegna o rilascio (art. 605 c.p.c.).

Normativa antimafia

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In campo penale, nel "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" (D. Lgs. n. 159/2011) è stato previsto il sequestro dei beni dei soggetti sottoposti a indagine per mafia, quando si "ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego" (art. 20)[1]

Note

  1. ^ http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm

Voci correlate

  • Ufficiale giudiziario
  • Amministrazione giudiziaria italiana
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