Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Delitto di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio | |
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Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo II, Capo I |
Disposizioni | art. 326 |
Procedibilità | d'ufficio |
Fermo | o |
Pena | reclusione da 6 mesi a 3 anni |
La rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio è un reato previsto dall'art. 326 del codice penale italiano.
La norma
Secondo l'art. 326 c.p.:
«1. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
3. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni»
Analisi e caratteristiche
Si ha il reato di rivelazione di segreti d'ufficio quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle sue funzioni, utilizza illegittimamente notizie che per loro natura devono rimanere segrete. Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della Pubblica amministrazione.
Si ha agevolazione quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio rende possibile, anche con comportamenti omissivi, a chi non ne abbia diritto la conoscenza di notizie che per loro natura devono rimanere segrete. Anche in questo caso, il bene giuridico tutelato è il buon andamento della Pubblica amministrazione.
Voci correlate
- Pubblico ufficiale (ordinamento italiano)
- Pubblica amministrazione
V · D · M | |
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Delitti dei pubblici ufficiali | Peculato (art. 314) · Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis) · Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter) · Concussione (art. 317) · Corruzione (artt. 318, 319, 319 ter, 320) · Induzione indebita (art. 319 quater) · Istigazione alla corruzione (art. 322) · Abuso d'ufficio (art. 323) · Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio (art. 325) · Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326) · Rifiuto e omissione di atti d'ufficio (art. 328) · Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331) · Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334) · Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335) |
Delitti dei privati | Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336) · Resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337) · Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto (art. 337 bis) · Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338) · Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340) · Oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 bis) · Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 342) · Oltraggio a un magistrato in udienza (art. 343) · Millantato credito (art. 346) · Traffico di influenze illecite (art. 346 bis) · Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347) · Abusivo esercizio di una professione (art. 348) · Violazione di sigilli (art. 349) · Violazione della pubblica custodia di cose (art. 351) · Turbata libertà degli incanti (art. 353) · Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis) · Astensione dagli incanti (art. 354) · Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355) · Frode nelle pubbliche forniture (art. 356) |